IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l’appunto, ha abrogato l’istituto dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. “monetizzazione delle ferie non fruite”) nell’a.s. 2012/13;
VISTO l’art. 19 del CCNL 29/11/2007;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all’articolo 5 c. 8, ha posto l’obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l’art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all’art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie “per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
CONSIDERATO che successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 16/07/2024, prot. 11853, avente oggetto: “ferie docenti con contratto a tempo determinato”, nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere “all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti …) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva”;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2024, n. 8323, avente oggetto: “Determinazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2024-2025”;
DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Piemonte è così formulato:
- 11 settembre 2024 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
- 7 giugno 2025 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
- 23 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025 vacanze natalizie
- 1 marzo – 4 marzo 2025 vacanze di carnevale
- 17 aprile – 22 aprile 2025 vacanze pasquali
- 2-3 maggio 2025 Ponte Festa del Lavoro
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 08/05/2024 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell’Istituto per l’a.s. 2024/25 che ha previsto l’ulteriore sospensione delle attività didattiche il 23 e 24 aprile 2025;
VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei docenti del 01/10/2024 con cui è stato approvato il piano annuale delle attività per l’a.s. 2024/25 di cui alla circolare n.52 prot, 4878 del 2 ottobre 2024;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;
INVITA
I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.
AVVISA
I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
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